Art. 8.
(Definizioni).

      1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

 

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di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», è inserita la seguente:

          «b-bis) per "congedo di adozione" si intende l'astensione dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore che hanno adottato od ottenuto in affidamento un minore».