1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
«b-bis) per "congedo di adozione" si intende l'astensione dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore che hanno adottato od ottenuto in affidamento un minore».